LEGGE 4 marzo 2009, n. 15

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/3/2009. L'art. 11 entra in vigore il 6/03/2009. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 20-3-2009
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
          (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
         30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilita'
     delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

  1.  Il  secondo  periodo  del  comma  2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  sostituito dal seguente:
"Eventuali   disposizioni   di  legge,  regolamento  o  statuto,  che
introducano  discipline  dei rapporti di lavoro la cui applicabilita'
sia  limitata  ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche, o a
categorie  di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi  collettivi  e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili,  solo  qualora  cio'  sia  espressamente  previsto dalla
legge".
  2.  L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato dal comma 1 del presente
articolo,   si   applica   alle   disposizioni   emanate  o  adottate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali e'  operato  il  rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche), come modificato dalla presente
          legge:
             «2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinate   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalla  legge  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata  non sono
          ulteriormente    applicabili,   solo   qualora   cio'   sia
          espressamente previsto dalla legge.».