DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis 
 
 
                (Ambito soggettivo di applicazione). 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'   le
autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e
regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
    a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
    ((b)  alle  societa'  in   controllo   pubblico   come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera  m),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  p),   dello   stesso   decreto
legislativo, nonche' le  societa'  da  esse  partecipate,  salvo  che
queste  ultime  siano,  non  per  il  tramite  di  societa'  quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.)) 
    c) alle associazioni, alle fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 
 
                                                                  (5) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art.  42,  comma
1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo
n. 33 del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo  stesso  decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto."