DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
vigente al 10/11/2009
Testo in vigore dal: 10-1-2009
al: 28-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
          Misure per la qualita' del sistema universitario

  1.  A  decorrere  dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l'incremento  qualitativo delle attivita' delle universita' statali e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una  quota  non  inferiore  al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e   successive  modificazioni,  e  del  fondo  straordinario  di  cui
all'articolo  2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
progressivi  incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo
in considerazione:
    a)  la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi;
    b) la qualita' della ricerca scientifica;
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
  2.  Le  modalita'  di  ripartizione delle risorse di cui al comma 1
sono    definite    con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi,  in  prima attuazione, ((entro il 31 marzo 2009)), sentiti
il  Comitato  di  indirizzo  per  la  valutazione  della ricerca e il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. ((In
sede  di  prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al
comma  1  e'  effettuata  senza  tener conto del criterio di cui alla
lettera c) del medesimo comma.))