Testo in vigore dal: 27-6-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per
la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una
delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale
rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 3 agosto 2016, con il quale e' stata individuata la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante
il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio
economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera
prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012,
19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive
modificazioni, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018 per
gli aspetti giuridici ed economici per il personale della carriera
prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 12 aprile 2018 dalla
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali
SI.N.PRE.F., S.N.A.DI.P. - CISAL, e AP - Associazione Sind.
Prefettizi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017, recante: «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679, e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 aprile 2018, con la quale e' stata approvata, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza
delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta
ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale
appartenente alla carriera prefettizia.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno
2000.
- Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1 il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.»
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
Il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 (Individuazione
della delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo relativo al
triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera
prefettizia ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209.
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico
2006-2007, riguardante il personale della carriera
prefettizia) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2008, n. 134.
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2011, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo
al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale
della carriera prefettizia) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.
Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.11 di novembre 2012.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio, 2013 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.10 di ottobre 2013.
Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n.
2 di febbraio 2014.
Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.10 di ottobre 2014.
- Si riportano gli articoli 10 e 20, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.».
- Si riporta l'art. 29, del citato decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 13:
«Art. 29. (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Si riporta l'art. 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta l'art. 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le
assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017
(Ripartizione del Fondo istituito dall'art. 1, comma 365,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio
2017):
«Art.1. (Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). - 1. La
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto
dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a
1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e'
ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio
2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 679, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».
Note all'art. 1:
L'art. 26, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.