LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2022
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni  concernenti
le   seguenti   Missioni:   Organi   costituzionali,   a    rilevanza
costituzionale e Presidenza del  Consiglio  dei  ministri;  Relazioni
              finanziarie con le autonomie territoriali 
 
  1.  Per  l'anno  2008,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 34.000  milioni
di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2008,  e'  fissato,  in
termini  di  competenza,  in  245.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2008. 
 
  2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in  11.000  milioni  di
euro, al netto di 7.050 milioni di  euro  per  l'anno  2009  e  3.150
milioni di euro per l'anno 2010, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2009  e  2010,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed  in  8.000  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni  di
euro. 
 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
 
  4. Le maggiori entrate tributarie che  si  realizzassero  nel  2008
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni
e  sui  saldi  di  finanza  pubblica  definiti   dal   Documento   di
programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In  quanto  eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate  sono  destinate  alla
riduzione  della  pressione  fiscale  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti, da realizzare mediante l'incremento  della  misura  della
detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo  13
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  A  tale  scopo,  le  maggiori  entrate  di  carattere
permanente, come risultanti nel provvedimento previsto  dall'articolo
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte  in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo  dell'incremento
della citata detrazione, da corrispondere, sulla base  delle  risorse
effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo  d'imposta  2008,
salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria  di
interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare  calamita'
naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la  tutela  della
sicurezza del Paese. La misura  dell'incremento  di  cui  al  periodo
precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per  le  fasce
di reddito piu' basse, e' rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della  citata  legge  n.
468 del 1978, e successive modificazioni. 
 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Dall'imposta dovuta per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo  si  detrae  un  ulteriore
importo  pari  all'1,33  per  mille  della  base  imponibile  di  cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a  200
euro, viene fruita  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare  ed  e'
rapportata al periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  la
destinazione di abitazione principale.  Se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. 
  2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis  si  applica  a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9". 
 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. La  deliberazione  di  cui  al  comma  1  puo'  fissare,  a
decorrere  dall'anno   di   imposta   2009,   un'aliquota   agevolata
dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille  per  i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile  per  la
produzione  di  energia  elettrica  o  termica  per  uso   domestico,
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici  solari  e
di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. 
  Le modalita' per il  riconoscimento  dell'agevolazione  di  cui  al
presente comma sono disciplinate con regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e
successive modificazioni"; 
     b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il soggetto passivo che,  a  seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, non risulta  assegnatario  della  casa
coniugale,   determina   l'imposta   dovuta   applicando   l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni  di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate  in  proporzione  alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare  del  diritto  di
proprieta' o di altro diritto  reale  su  un  immobile  destinato  ad
abitazione situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la  casa
coniugale". 
 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N.  93,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126. 
 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N.  93,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126. 
 
  9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
     a) al comma 1 e' premesso il seguente: 
  "01. Ai soggetti titolari  di  contratti  di  locazione  di  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati  o  rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta  una  detrazione
complessivamente pari a: 
  a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
  b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41"; 
     b) al comma 1, le parole: ",  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei  seguenti  importi:"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:"; 
     c)  al  comma  1-bis,  alinea,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) le parole: "A favore dei" sono  sostituite  dalla  seguente:
"Ai"; 
      2) le parole: "qualunque tipo  di  contratto"  sono  sostituite
dalla seguente: "contratti"; 
      3) le parole: ", rapportata al  periodo  dell'anno  durante  il
quale  sussiste  tale  destinazione,  nei  seguenti  importi:"   sono
sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:"; 
     d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: 
     "1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che stipulano un contratto  di  locazione  ai  sensi  della  legge  9
dicembre 1998, n.  431,  per  l'unita'  immobiliare  da  destinare  a
propria abitazione principale,  sempre  che  la  stessa  sia  diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta  per  i  primi  tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste. 
     1-quater. Le detrazioni di cui  ai  commi  da  01  a  1-ter,  da
ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili  e  il
contribuente ha diritto, a sua scelta,  di  fruire  della  detrazione
piu' favorevole. 
     1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01  a  1-ter  sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il soggetto titolare del  contratto  di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
     1-sexies. Qualora  la  detrazione  spettante  sia  di  ammontare
superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle  detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari  alla
quota di detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  nella  predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare". 
 
  10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo,  producono
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
2007. 
 
  11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, alinea, dopo le parole: "lettere e), f),  g),  h)  e
i)," sono inserite le seguenti: "ad esclusione  di  quelli  derivanti
dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma  1,  lettera
c), fra gli oneri deducibili,"; 
     b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi derivanti dagli assegni  periodici  indicati  fra  gli  oneri
deducibili  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  spetta   una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3,  non
rapportate ad alcun periodo nell'anno". 
 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
 
  13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
soltanto  redditi  fondiari  di  cui  all'articolo  25   di   importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta". 
 
  14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
 
  15. Al citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. In presenza  di  almeno  quattro  figli  a  carico,  ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di  importo  pari  a
1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per  cento
tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso  di
separazione legale ed effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione  spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti  stabiliti  dal  giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico  dell'altro,  la  detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo"; 
      2) al comma 2, le parole: "al comma l"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"; 
      3) al comma 3 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1-bis  sia  di  ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle  detrazioni  di  cui  al
comma 1 del presente articolo nonche' agli  articoli  13,  15  e  16,
nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto un credito di ammontare pari alla  quota  di  detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle politiche per  la  famiglia,  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione del predetto ammontare"; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo  e'  assunto
al netto del reddito dell'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 3-bis"; 
    b) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e'
assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e di quello delle relative  pertinenze  di  cui
all'articolo 10, comma 3-bis". 
 
  16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
 
  17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e  2011,  per  una
quota pari al 36 per cento  delle  spese  sostenute,  nei  limiti  di
48.000  euro  per  unita'  immobiliare,  ferme  restando   le   altre
condizioni ivi previste, le agevolazioni  tributarie  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio relative: 
    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011; 
    b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o  assegnazione  dell'immobile
entro il 30 giugno 2012. 
 
  18. E' prorogata per gli  anni  2008,  2009,  2010,  2011,  2012  e
successivi,  nella   misura   e   alle   condizioni   ivi   previste,
l'agevolazione tributaria  in  materia  di  recupero  del  patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  fatturate  dal  1°
gennaio 2008. 
 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
 
  20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,  nella
misura e alle condizioni ivi previste,  anche  alle  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347
si applicano anche alle spese per la sostituzione intera  o  parziale
di  impianti  di  climatizzazione  invernale  non  a   condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre  2009.  La  predetta  agevolazione  e'
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21. 
 
  21. Per le finalita' di cui al secondo  periodo  del  comma  20  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  annui.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita'
per il riconoscimento dei benefici di cui  al  medesimo  periodo  del
comma 20. 
 
  22. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  344  a  347,
nonche' commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
sono applicate secondo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  recante  disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione  energetica
del patrimonio edilizio esistente. Sono  corrispondentemente  ridotte
le assegnazioni  per  il  2007  disposte  dal  CIPE  a  favore  degli
interventi di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente: 
    

                                                          "Tabella 3
                                                 (Art. 1, comma 345)
--------------------------------------------------------------------
   Zona    | Strutture | Strutture opache orizzontali |  Finestre
 Climatica |  opache   |------------------------------| comprensive
           | verticali |   Coperture  |   Pavimenti   |  di infissi
--------------------------------------------------------------------
     A     |    0,72   |     0,42     |     0,74      |     5,0
     B     |    0,54   |     0,42     |     0,55      |     3,6
     C     |    0,46   |     0,42     |     0,49      |     3,0
     D     |    0,40   |     0,35     |     0,41      |     2,8
     E     |    0,37   |     0,32     |     0,38      |     2,5
     F     |    0,35   |     0,31     |     0,36      |     2,2"
--------------------------------------------------------------------

    
  24. Ai fini di quanto disposto al comma 20: 
  a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo  per  la
climatizzazione invernale ai fini  dell'applicazione  del  comma  344
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i  valori  di
trasmittanza termica ai fini  dell'applicazione  del  comma  345  del
medesimo articolo 1 sono definiti  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; 
  b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita  in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e  non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile  del  contribuente,  operata
all'atto della prima detrazione; 
  c) per gli interventi di cui al comma  345  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente  alla  sostituzione  di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari,  e  ai
commi 346 e 347 del  medesimo  articolo  1  ,  non  e'  richiesta  la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 348,  lettera  b),  della
medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  25. Nel testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto,  in
fine, il seguente  periodo:  "Se  il  trasferimento  ha  per  oggetto
immobili compresi  in  piani  urbanistici  particolareggiati  diretti
all'attuazione  dei  programmi  di  edilizia  residenziale   comunque
denominati, a condizione  che  l'intervento  cui  e'  finalizzato  il
trasferimento  venga  completato  entro  cinque  anni  dalla  stipula
dell'atto: 1 per cento". (44) (70) 
 
  26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo  unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ",  ovvero  che  importano  il  trasferimento  di
proprieta', la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti  all'attuazione  dei  programmi  di   edilizia   residenziale
comunque denominati". 
 
  27. All'articolo 36  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e
successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato. 
 
  28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche'  alle
scritture private non autenticate presentate per la  registrazione  a
decorrere dalla stessa data. (44) 
 
  29. L'articolo 8 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 8. -  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1.  Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che  concorrono  a  formarlo  e  sottraendo  le   perdite   derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti  e  professioni.  Non  concorrono  a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
  2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed  in  accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso  articolo  derivanti
dall'esercizio di arti e  professioni,  si  sottraggono  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite  della  societa'  in  accomandita   semplice   che   eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si  applica
nei soli confronti dei soci accomandatari. 
  3. Le perdite derivanti dall'esercizio  di  imprese  commerciali  e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai  relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e  per  la  differenza  nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero  importo  che  trova
capienza in essi. La presente disposizione  non  si  applica  per  le
perdite  determinate  a  norma  dell'articolo  66.  Si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  84,  comma  2,  e,  limitatamente   alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84". 
 
  30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008. 
 
  31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  dopo  le  parole:  "a
favore dei discendenti" sono inserite le seguenti: "e del coniuge". 
 
  32. Al primo comma dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  dopo  le  parole:  "che
esercitano, in conformita' a disposizioni legislative,  statutarie  o
amministrative, il credito a medio e lungo termine," sono inserite le
seguenti: "e quelle effettuate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,". 
 
  33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 56, comma 2, le parole:  "non  dedotti  ai  sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi degli  articoli  61  e  109,  comma  5"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  le  perdite  derivanti
dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in  accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8"; 
    b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 61.  -  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi  passivi
inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili  per  la   parte
corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che  non  vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di  tutti  i
ricavi e proventi. 
   2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma
1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione  dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15"; 
    c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; 
    d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa; 
    e) all'articolo 77, comma 1,  le  parole:  "33  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento"; 
    f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale  o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella  stessa  misura  in  cui  assumerebbero  rilevanza  i
risultati positivi"; 
    g) all'articolo 84, comma 1: 
      1) il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti  ai  sensi  degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:  "non
dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5"; 
    h) all'articolo 87, comma 1,  alinea,  le  parole:  "del  91  per
cento, e dell'84 per cento a  decorrere  dal  2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del 95 per cento"; 
    i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi  e  gli
oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo  dei  beni  ai
sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili  in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30  per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La
quota del risultato operativo lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 
   2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza  tra  il
valore e i costi della  produzione  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione  delle  voci  di
cui al numero 10), lettere  a)  e  b),  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria di beni strumentali,  cosi'  come  risultanti  dal  conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le  voci  di
conto economico corrispondenti. 
   3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi  attivi,  nonche'  gli  oneri  e  i  proventi
assimilati,  derivanti  da  contratti  di  mutuo,  da  contratti   di
locazione  finanziaria,  dall'emissione  di  obbligazioni  e   titoli
similari e da ogni  altro  rapporto  avente  causa  finanziaria,  con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da  debiti  di  natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti  da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti  con
la  pubblica  amministrazione,  si   considerano   interessi   attivi
rilevanti  ai  soli  effetti  del  presente  articolo  anche   quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
   4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari  assimilati
indeducibili in un determinato periodo  d'imposta  sono  dedotti  dal
reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in  cui  in
tali  periodi  l'importo  degli  interessi  passivi  e  degli   oneri
assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i  proventi
assimilati sia inferiore al 30  per  cento  del  risultato  operativo
lordo di competenza. 
   5. Le disposizioni dei commi  precedenti  non  si  applicano  alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87,  con  l'eccezione  delle
societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa
da quelle creditizia o finanziaria,  alle  imprese  di  assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano,  inoltre,  alle
societa' consortili costituite per l'esecuzione  unitaria,  totale  o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.
554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  di
interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,  n.  240,  e  successive
modificazioni, nonche' alle  societa'  il  cui  capitale  sociale  e'
sottoscritto prevalentemente da enti  pubblici,  che  costruiscono  o
gestiscono  impianti  per  la   fornitura   di   acqua,   energia   e
teleriscaldamento,  nonche'  impianti  per  lo   smaltimento   e   la
depurazione. 
   6.  Resta  ferma  l'applicazione  prioritaria  delle   regole   di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma  2,  e  dai
commi  7  e  10  dell'articolo  110   del   presente   testo   unico,
dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  in
materia di interessi su titoli  obbligazionari,  e  dall'articolo  1,
comma 465, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  in  materia  di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
   7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui  alla
sezione H del  presente  capo,  l'eventuale  eccedenza  di  interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili  generatasi  in  capo  a  un
soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito  complessivo
di gruppo se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo  lordo  capiente  non  integralmente   sfruttato   per   la
deduzione. Tale regola si applica anche  alle  eccedenze  oggetto  di
riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi  anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale. 
   8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra  i  soggetti
virtualmente partecipanti al  consolidato  nazionale  possono  essere
incluse anche le  societa'  estere  per  le  quali  ricorrerebbero  i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato devono essere indicati i  dati  relativi  agli  interessi
passivi  e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'   estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2"; 
    l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; 
    m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo  in
abbattimento degli utili attribuiti per  trasparenza  nei  successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa societa'  che  ha  generato  le
perdite"; 
    n) all'articolo 102: 
      1) il comma 3 e' abrogato; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria   l'impresa
concedente che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio  nella  misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a  condizione  che  la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi  del  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  a  norma  del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata  dall'impresa  stessa;
in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di  cui
al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici  anni
ovvero superiore a diciotto anni,  la  deduzione  e'  ammessa  se  la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni  di  cui  all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei  canoni  di  locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del  contratto  non
sia  inferiore  al  periodo   di   ammortamento   corrispondente   al
coefficiente stabilito a norma del comma 2.  La  quota  di  interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96"; 
    o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato; 
    p) all'articolo 108, comma 2, i periodi  dal  secondo  al  quarto
sono sostituiti  dai  seguenti:  "Le  spese  di  rappresentanza  sono
deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento  se  rispondenti  ai
requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle  stesse,  del  volume  dei  ricavi  dell'attivita'
caratteristica   dell'impresa   e    dell'attivita'    internazionale
dell'impresa. Sono comunque  deducibili  le  spese  relative  a  beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario  non  superiore  a  euro
50"; 
    q) all'articolo 109: 
      1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti  dei
beni materiali" fino a: ", che hanno  concorso  alla  formazione  del
reddito." sono soppresse; 
      2) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "per  la  parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono sostituite dalle  seguenti:  "per  la  parte  corrispondente  al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi"; 
      3) il comma 6 e' abrogato; 
    r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola:  "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo"; 
    s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa' o ente controllante presenta la  dichiarazione  dei  redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla somma algebrica dei redditi  complessivi  netti  dichiarati  da
ciascuna delle societa' partecipanti  al  regime  del  consolidato  e
procedendo  alla  liquidazione  dell'imposta  di  gruppo  secondo  le
disposizioni attuative contenute  nel  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello  annuale  di
dichiarazione dei redditi"; 
    t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6"; 
    v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; 
    z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente: 
  "Art.  139-bis.  -  (Recupero  delle  perdite  compensate).  -   1.
Nell'ipotesi di interruzione o di  mancato  rinnovo  del  consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso  o  dal
realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate dall'ente o societa' consolidante  dal  periodo  d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o esente in base alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare  il
reddito, fino a concorrenza della differenza  tra  le  perdite  della
societa' estera che si considerano dedotte e i redditi  della  stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 
  2. Con il  decreto  di  cui  all'articolo  142  sono  stabilite  le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo,  anche  per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138"; 
    aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96". 
 
  34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2)  e  3),  u)  e  aa),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31  dicembre  2007;  per  il  primo  e  il  secondo  periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000  e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere  f)  e  g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h),  ha
effetto  per  le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2007;  resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le  plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle  svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a  quello  in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero  1),  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della  stessa  lettera  n),  concernente  la  durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal  1°  gennaio  2008.  In  attesa
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento  tabellare,
per il solo periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2007, per i beni nuovi  acquisiti  ed  entrati  in  funzione
nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella  lettera  b)  del
comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  non  si
applica la riduzione a meta' del coefficiente tabellare prevista  dal
comma 2 dell'articolo 102 del predetto  testo  unico,  e  l'eventuale
differenza non imputata a conto economico puo' essere  dedotta  nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume rilievo ai fini  del  versamento  degli  acconti  relativi  al
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero  1),  ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto  e
quinto periodo,  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  testo  previgente
alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero  delle
eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facolta'  di  eliminare
il vincolo di disponibilita' gravante sulle riserve  in  sospensione,
ma senza alcun effetto sui valori fiscali  dei  beni  e  degli  altri
elementi, assoggettandole in tutto o in parte a  imposta  sostitutiva
con aliquota dell'1 per cento; 
  l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione  entro
il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo
d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2007.  Gli  ammortamenti,  gli
accantonamenti e le altre rettifiche  di  valore  imputati  al  conto
economico a partire dall'esercizio dal quale,  in  conseguenza  della
modifica  recata  dal  comma  33,  lettera  q),  numero  1),  decorre
l'eliminazione  delle  deduzioni   extracontabili,   possono   essere
disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con  i
comportamenti  contabili  sistematicamente  adottati  nei  precedenti
esercizi, salva  la  possibilita'  per  l'impresa  di  dimostrare  la
giustificazione economica di detti  componenti  in  base  a  corretti
principi contabili. L'eliminazione della rettifica di  consolidamento
concernente la  quota  imponibile  dei  dividendi  distribuiti  dalle
societa' controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere
s) e t) del comma 33, ha  effetto  dalle  delibere  di  distribuzione
adottate a  partire  dal  1°  settembre  2007,  esclusa  la  delibera
riguardante  la  distribuzione  dell'utile   relativo   all'esercizio
anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle
rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralita' per
i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate  dalla
lettera v) del comma 33, si applica  ai  trasferimenti  effettuati  a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli  124,
comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
 
  35. Tra le spese e gli altri componenti  negativi  indeducibili  di
cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  non  si  comprendono  gli  interessi  passivi
relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli  immobili
indicati al comma 1 dello stesso articolo  90.  La  disposizione  del
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica. 
 
  36. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituita una  commissione  di  studio  sulla  fiscalita'  diretta  e
indiretta delle imprese immobiliari,  con  il  compito  di  proporre,
entro il 30 giugno  2008,  l'adozione  di  modifiche  normative,  con
effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in
corso  al  31  dicembre  2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
razionalizzazione  del   sistema   vigente,   tenendo   conto   delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e  attivita'  di
costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le
esigenze di  gettito,  disposizioni  agevolative  in  funzione  della
politica di sviluppo dell'edilizia abitativa. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 29 NOVEMBRE 2018, N. 142. (87) (109) 
 
  37. L'imprenditore individuale che alla data del 30  novembre  2007
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,  comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro  il
30  aprile  2008,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi   dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in  corso
alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di  una  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della  differenza  tra
il valore normale di tali beni  ed  il  relativo  valore  fiscalmente
riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui   cessione   e'   soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva  e'  aumentata
di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul  valore  aggiunto
applicabile al valore normale con l'aliquota propria  del  bene.  Per
gli   immobili,   il   valore   normale    e'    quello    risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alla rendita catastale ovvero a  quella  stabilita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.  L'imprenditore
che si avvale delle disposizioni di cui ai  periodi  precedenti  deve
versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine  di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di  imposta  in
corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in  due  rate
di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009,  con  i
criteri di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono  dovuti  interessi
nella misura del 3 per cento annuo,  da  versare  contestualmente  al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione,  i  rimborsi  ed  il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte  sui
redditi. 
 
  38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei
dividendi  e  delle  plusvalenze,   in   relazione   alla   riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'  disposta  dal
comma  33  del  presente   articolo,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59  e  68,
comma 3, del citato testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  39. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  38  sono  altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. 
 
  40. A decorrere dal periodo  d'imposta  2008,  le  persone  fisiche
titolari di redditi d'impresa  e  di  redditi  da  partecipazione  in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  residenti  nel
territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento  di  tali
redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5  per  cento,  a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti.  In  caso  di  successivo  prelievo  o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono  a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa  dall'imposta  corrispondente   ai   redditi   prelevati   o
distribuiti. 
 
  41. L'opzione prevista dal comma  40  non  e'  esercitabile  se  le
imprese o le societa' sono in contabilita' semplificata. In  apposito
prospetto  della  dichiarazione  dei   redditi   deve   essere   data
indicazione  del  patrimonio  netto  formato  con   gli   utili   non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. 
  Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello  personale
dell'imprenditore o dei soci, al  netto  delle  somme  versate  nello
stesso  periodo  d'imposta,  costituiscono   prelievi   degli   utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli  esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera  prelievo
degli utili dei  periodi  d'imposta  successivi,  da  assoggettare  a
tassazione in tali  periodi.  In  caso  di  revoca  dell'opzione,  si
considerano prelevati o distribuiti gli  utili  ancora  esistenti  al
termine dell'ultimo periodo  d'imposta  di  applicazione  del  regime
opzionale. 
 
  42. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al  trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento. 
 
  43. In attesa della completa  attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione, con particolare riferimento alla  individuazione  delle
regole fondamentali per assicurare  il  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario di livello  substatuale,  l'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la  natura  di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009,  e'
istituita con legge regionale. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto
delle regole derivanti dall'applicazione del patto  di  stabilita'  e
crescita   adottato   dall'Unione   europea   e   di   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a  livello
europeo, evitando  interferenze  tra  le  scelte  di  bilancio  delle
regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma  l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle  leggi  statali,  possono
modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le   deduzioni,   nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  all'attuazione
del presente comma in conformita' all'articolo 3, commi  158  e  159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (13) 
 
  44. Con accordo  concluso  a  norma  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'  approvato  lo  schema  di
regolamentotipo regionale recante la disciplina  della  liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita  con  legge
regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al  periodo  precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni  caso  il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi,  stabilisce  che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate. 
 
  45. Fino alla emanazione  dei  regolamenti  regionali  conformi  al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento  delle  attivita'
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei  territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
 
  46. Al fine di razionalizzare la  disciplina  delle  operazioni  di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma
2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le  modalita',  le
condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,   anche   dalla   societa'
incorporante   o   risultante   dalla   fusione   per   ottenere   il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori  iscritti  in  bilancio  a
seguito di tali operazioni"; 
    b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma
2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le  modalita',  le
condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,   anche   dalla   societa'
beneficiaria   dell'operazione   di   scissione   per   ottenere   il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori  iscritti  in  bilancio  a
seguito di tali operazioni"; 
    c) all'articolo 175: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  "di  aziende  e"  e  le  parole:
"all'azienda o" sono soppresse; 
      2) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Conferimenti  di
partecipazioni di controllo o di collegamento"; 
    d) all'articolo 176: 
      1) al comma  1,  le  parole:  "a  condizione  che  il  soggetto
conferitario rientri fra quelli di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettere a) e b)" sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se  il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate  nel  territorio  dello
Stato"; 
      3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      "2-bis.   In   caso   di   conferimento   dell'unica    azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni ricevute a seguito del  conferimento  e'  disciplinata
dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,  assumendo  come  costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. 
      2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei  commi
1,  2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria   puo'   optare,   nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del  quale
e' stata posta in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del
periodo d'imposta successivo,  per  l'applicazione,  in  tutto  o  in
parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli  elementi
dell'attivo  costituenti  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori  ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per  cento  sulla  parte  dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10  milioni  di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede  i
10  milioni  di  euro.  I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini  dell'ammortamento  a
partire dal periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
l'opzione; in caso di  realizzo  dei  beni  anteriormente  al  quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo  fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta  sostitutiva  e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva
versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79"; 
      4) al comma 3, le parole: "il regime di continuita' dei  valori
fiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti:  "i  regimi  di
continuita'  dei  valori  fiscali  riconosciuti  o   di   imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse; 
      5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,"; 
      6) il comma 6 e' abrogato. 
 
  47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007.  La  disciplina  dell'imposta  sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali  ai  maggiori
valori di bilancio iscritti in  occasione  di  operazioni  effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007,  nei  limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del periodo successivo. Con decreto di natura non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni
attuative  per  l'esercizio   e   gli   effetti   dell'opzione,   per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta  sostitutiva  e  per  il
coordinamento con le disposizioni recate  dai  commi  da  242  a  249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  materia  di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.  In  caso  di
applicazione   parziale   dell'imposta    sostitutiva,    l'esercizio
dell'opzione puo' essere subordinato al rispetto  di  limiti  minimi.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in  tre  rate  annuali,  la
prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento  e
la terza al 30 per cento; sulla  seconda  e  sulla  terza  rata  sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. 
 
  48. L'eccedenza  dedotta  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  4,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente  alle
modifiche recate dalla  presente  legge,  puo'  essere  recuperata  a
tassazione  mediante  opzione  per   l'applicazione   di   un'imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte
dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di  euro,  del
14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni  di
euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla  parte  dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. 
  L'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere anche  parziale
e, in  tal  caso,  deve  essere  richiesta  per  classi  omogenee  di
deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni
attuative per la definizione delle modalita',  dei  termini  e  degli
effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del
comma 2-ter, secondo periodo,  dell'articolo  176  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate  annuali,
la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento
e la terza al 30 per cento; sulla seconda e  sulla  terza  rata  sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. 
 
  49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli elementi patrimoniali delle societa'  aderenti  al  consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente  a
quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato  o  di
rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi  degli  articoli
128 e 141 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle  rettifiche
gia' operate, puo'  essere  assoggettato  ad  un'imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' nella misura del 6 per cento.
La disposizione del  periodo  precedente  si  applica  anche  per  le
differenze da riallineare ai sensi  dell'articolo  115  del  predetto
testo unico. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le relative  disposizioni
attuative. 
 
  50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di
separarne  la  disciplina  applicativa  e  dichiarativa   da   quella
concernente  le  imposte  sul  reddito,  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta  delle
societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per  i  soggetti
di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  non  esercenti  le
attivita' di  cui  agli  articoli  6  e  7,  la  base  imponibile  e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d),  12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 
  2. Per i soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le voci del valore e dei  costi  della  produzione  corrispondenti  a
quelle indicate nel comma 1. 
  3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano  comunque  in
deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente  e   assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di  cui  alla  lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota  interessi  dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base  a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni  alla  cui  produzione  o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni  caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non  superiore  a  un  diciottesimo   del   costo   indipendentemente
dall'imputazione al conto economico. 
  4. I componenti positivi e  negativi  classificabili  in  voci  del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti  rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. 
  5.  Indipendentemente  dalla  effettiva  collocazione   nel   conto
economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del  valore   della
produzione   sono   accertati   secondo   i   criteri   di   corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti  dai
principi contabili adottati dall'impresa"; 
    b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis. - (Determinazione del valore  della  produzione  netta
delle societa' di persone e delle imprese individuali). -  1.  Per  i
soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  la  base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle  variazioni  delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92  e  93  del  medesimo  testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e  di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni  di
locazione  anche  finanziaria  dei  beni  strumentali   materiali   e
immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per   il   personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto; la quota interessi  dei  canoni  di  locazione  finanziaria,
desunta dal contratto; le  perdite  su  crediti;  l'imposta  comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504. I contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge  concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti  si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito  d'impresa
ai fini dell'imposta personale. 
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria, possono optare per  la  determinazione  del  valore  della
produzione netta secondo le regole di cui all'articolo  5.  L'opzione
e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e  deve  essere  comunicata
con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare  entro  il  31  marzo
2008. Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
rinnovata per un altro  triennio  a  meno  che  l'impresa  non  opti,
secondo le modalita' e i termini fissati dallo  stesso  provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole del comma l; anche in  questo  caso,  l'opzione  e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile"; 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta  delle
banche e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le  banche  e
gli altri enti e societa' finanziari  indicati  nell'articolo  1  del
decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   87,   e   successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi  commi,  la  base
imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle  seguenti  voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: 
     a) margine  d'intermediazione  ridotto  del  50  per  cento  dei
dividendi; 
     b)  ammortamenti  dei  beni  materiali  e  immateriali  ad   uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
     c) altre spese amministrative per un  importo  pari  al  90  per
cento. 
  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche,  abilitati  allo  svolgimento  dei  servizi  di
investimento  indicati  nell'articolo  1  del   testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso  decreto,  assume  rilievo  la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi  assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine  e  le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario  e
la somma degli interessi passivi e  oneri  assimilati  relativi  alle
operazioni di riporto e di pronti contro  termine  e  le  commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
  3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza  tra
le commissioni attive e passive. 
  4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si  assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e  le  commissioni
passive dovute a soggetti collocatori. 
  5. Per i soggetti indicati nei commi  2,  3  e  4,  si  deducono  i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c)  del  comma  1  nella
misura ivi indicata. 
  6.  I  componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti dal  conto  economico  dell'esercizio  redatto  secondo  i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22  dicembre
2005 e 14 febbraio  2006,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,   n.   38,   e   pubblicati
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta  Ufficiale  n.
11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma
4 dell'articolo 5. 
  7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  per  i
quali assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita'  ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla  Banca  centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in  materia,  la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle  seguenti
componenti: 
     a) interessi netti; 
     b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; 
     c) costi per servizi di produzione di banconote; 
     d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; 
     e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e  immateriali,
nella misura del 90 per cento; 
    f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 
  8. Per i soggetti indicati nei commi  precedenti  non  e'  comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili  indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo  11;  della
quota interessi dei canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta  dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili  di  cui  al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base  a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni  alla  cui  produzione  o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni  caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non  superiore  a  un  diciottesimo   del   costo   indipendentemente
dall'imputazione al conto economico. 
  9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in  via  esclusiva  o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa'  esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria,  per  le  quali
sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi  dell'articolo  113  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita  sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel  settore  finanziario,
la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato  derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la  differenza  tra  gli  interessi
attivi  e  proventi  assimilati  e  gli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati"; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta  delle
imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di  assicurazione,  la
base imponibile e' determinata apportando alla  somma  dei  risultati
del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del  conto  tecnico  dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: 
     a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque  classificati,
e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70),  sono  deducibili
nella misura del 90 per cento; 
     b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del  50  per
cento. 
  2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato  ovunque  classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite
e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni  di
locazione finanziaria,  desunta  dal  contratto;  l'imposta  comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504. 
  3. I contributi erogati in base a norma di legge,  fatta  eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e
le  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che   non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni  caso  alla  formazione  del  valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di   marchi
d'impresa e a titolo di avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
diciottesimo del costo indipendentemente  dall'imputazione  al  conto
economico. 
  4.  I  componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in  conformita'
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173,
e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il  provvedimento  n.  735
del 1° dicembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997"; 
    e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "I compensi, i costi e  gli  altri  componenti  si  assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi"; 
    f) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole:  "pari  a
5.000" e "fino a  10.000"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200"; 
      2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e  al
numero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi  di  fare,  non
fare o permettere, di cui all'articolo 67"; 
      3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 
      4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000"  e  "euro  2.000"  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
seguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e  "euro  1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      "d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti  lettere
e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro  1.050
ed euro 525"; 
      5) al comma 4-bis. 1, le  parole:  "pari  a  euro  2.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850"; 
    g) l'articolo 11-bis e' abrogato; 
    h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25  per
cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,9  per
cento". 
 
  51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2007.
L'ammontare complessivo dei componenti negativi  dedotti  dalla  base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di  cui  all'articolo
109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  suddetta  data  del  31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero,  si  determina  lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve  in  sospensione  indicate
nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti  negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della  precedente
disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le  regole  precedenti,
ad eccezione delle  quote  residue  derivanti  dall'applicazione  del
comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  il  cui  ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  suddetta  data  del  31
dicembre 2007. Resta fermo il concorso  alla  formazione  della  base
imponibile delle  quote  residue  delle  plusvalenze  o  delle  altre
componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso  al
31 dicembre  2007  e  la  cui  tassazione  sia  stata  rateizzata  in
applicazione della precedente disciplina. 
 
  52.  Ferma  restando  la  disciplina  ordinaria   in   materia   di
accertamento e di riscossione prevista  dal  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in  corso  al  31  dicembre  2007,  la  dichiarazione  annuale
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  non  deve  essere
piu'  presentata  in  forma  unificata  e  deve   essere   presentata
direttamente alla regione o  alla  provincia  autonoma  di  domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  il  31
marzo 2008,  sono  stabiliti  i  nuovi  termini  e  le  modalita'  di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono  dettate  le  opportune
disposizioni di coordinamento. 
 
  53.  A  partire  dal  1°  gennaio  2008,  anche  in   deroga   alle
disposizioni previste  dalle  singole  leggi  istitutive,  i  crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione  dei  redditi
possono  essere  utilizzati  nel  limite  annuale  di  250.000  euro.
L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche  oltre  il  limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero  importo  residuo  a  partire  dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto dal presente comma non si applica al  credito  d'imposta  di
cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
il tetto previsto dal  presente  comma  non  si  applica  al  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010. (19) 
 
  54.  Nei  limiti  dello  stanziamento  di  cui  al  comma  56,   le
disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo,  con  particolare
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo,
non si applicano  alle  imprese  ubicate  nelle  aree  delle  regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo  e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,  paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita'  europea,
con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000: 
  a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a  249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  b) le cui  azioni  sono  ammesse  alla  quotazione  in  un  mercato
regolamentato a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  1°
gennaio 2007. 
 
  55. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  54,  con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo,  e'  subordinata  alla  presentazione  all'Agenzia  delle
entrate di una istanza preventiva ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di  dimostrare  la  sussistenza
dei requisiti previsti dal medesimo comma 54. 
 
  56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito un Fondo destinato alle  finalita'  di  cui  al
comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi  54  e
55, anche al  fine  di  stabilire  le  procedure  per  assicurare  il
rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo. 
 
  57. L'efficacia  delle  disposizioni  dei  commi  da  54  a  56  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo  della   Comunita'   europea,   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
 
  58. In attesa del riordino della disciplina del reddito  d'impresa,
conseguente al completo recepimento delle  direttive  2001/65/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  settembre  2001,  e
2003/51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2003, al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo  di
determinazione del  reddito  dei  soggetti  tenuti  all'adozione  dei
principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore bancario e
finanziario, al testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito  dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che redigono  il  bilancio
in base ai principi contabili internazionali di  cui  al  regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19
luglio  2002,  valgono,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   dei
successivi  articoli   della   presente   sezione,   i   criteri   di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione  in  bilancio
previsti da detti principi contabili"; 
  b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. I  beni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio. 
  3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni  finanziarie  gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione"; 
  c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:  "diciottesimo"
e' sostituita dalla seguente: "dodicesimo"; 
  d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In deroga al comma  2,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti  finanziari  similari   alle   azioni   detenuti   per   la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla  formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti"; 
  e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. In deroga al comma  4,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei  beni  indicati  nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e),  operata  in  base  alla  corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali"; 
  f) all'articolo 101: 
      1) il comma 1-bis e' abrogato; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In deroga al comma  2,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei  beni  indicati  nell'articolo
85,  comma  1,  lettere  c),   d)   ed   e),   che   si   considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis"; 
     g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la  deduzione
del costo dei marchi d'impresa  e  dell'avviamento  e'  ammessa  alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai  commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico"; 
     h) all'articolo 109, dopo  il  comma  3-quater  e'  inserito  il
seguente: 
  "3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si  applicano  ai
soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002"; 
     i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e)  del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: 
  a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni  finanziarie
ai sensi del comma 3-bis dello  stesso  articolo,  imputati  a  conto
economico in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali  principi,
assumono rilievo anche ai fini fiscali; 
  b) la lettera d) del comma 1 si applica  solo  per  le  azioni,  le
quote  e  gli  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  che  si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo  85,
comma 3-bis; 
  c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni,  posseduti  per  un  periodo  inferiore  a  quello   indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a),  aventi  gli  altri  requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la  quota
esclusa dalla formazione del reddito. 
  1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili  internazionali  di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002, i  componenti  positivi  e  negativi  che  derivano  dalla
valutazione, operata in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali"; 
     l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. In deroga al comma  3,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi assumono  rilievo
anche ai fini fiscali". 
 
  59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005,  n.  38,  e'  abrogato.  Resta   ferma   l'applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo. 
 
  60. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento  delle  norme  contenute  nei  commi  58   e   59.   In
particolare, il decreto deve prevedere: 
  a) i criteri per evitare che  la  valenza  ai  fini  fiscali  delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni  adottate  in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di cui al citato  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  determini  doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti  negativi  ovvero  doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; 
  b) i criteri per la rilevazione e il trattamento  ai  fini  fiscali
delle transazioni che  vedano  coinvolti  soggetti  che  redigono  il
bilancio di  esercizio  in  base  ai  richiamati  principi  contabili
internazionali e  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai
principi contabili nazionali; 
  c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali
in materia di aggregazioni aziendali con  la  disciplina  fiscale  in
materia di operazioni straordinarie, anche ai  fini  del  trattamento
dei costi di aggregazione; 
  d)  i  criteri  per  il  coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; 
  e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali
in materia di cancellazione delle attivita' e passivita' dal bilancio
con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; 
  f) i criteri di coordinamento con  le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle disposizioni  relative  alla  prima  applicazione  dei  principi
contabili internazionali; 
  g) i criteri di coordinamento per il trattamento  ai  fini  fiscali
dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto; 
  h) i criteri di coordinamento per il  trattamento  delle  spese  di
ricerca e sviluppo; 
  i) i criteri per consentire la continuita' dei valori  da  assumere
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta. 
 
  61. Le disposizioni recate  dai  commi  58  e  59  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono  fatti  salvi
gli  effetti   sulla   determinazione   dell'imposta   prodotti   dai
comportamenti adottati sulla base  della  corretta  applicazione  dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti  con  quelli  che
sarebbero derivati dall'applicazione  delle  disposizioni  introdotte
dal comma 8. 
 
  62. Per i soggetti che redigono il bilancio  in  base  ai  principi
contabili  internazionali  di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. 
 
  63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti  i  seguenti:  "Agli  effetti  delle  dichiarazioni  e   dei
versamenti di cui al precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti  e  societa'  diversi  da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o  societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al  presente  comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle  societa'  per  i  quali
trova applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30". 
 
  64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a  partire  dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008. 
 
  65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' soppresso. 
  In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma
e in considerazione dell'effettivo  utilizzo  dei  crediti  d'imposta
previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti  presso  la
contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500
milioni di euro. Le predette risorse sono versate al  bilancio  dello
Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008  e  di  525
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 
 
  66. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 280, secondo periodo, la  parola:  "l5"  e'  sostituita
dalla seguente: "40"; 
  b) al comma 281, la parola:  "l5"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"50"; 
     c) il comma 284 e' abrogato. 
 
  67. In attuazione  del  parere  motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche: 
     a) all'articolo 27: 
  1) al comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "soggetti  non
residenti nel territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: 
  "diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter,"; 
  2) al comma  3,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "azionisti  di
risparmio" sono inserite le  seguenti:  "e  dalle  societa'  ed  enti
indicati nel comma 3-ter; 
  3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui  al  comma  3"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter; 
      4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  "3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti  alle  societa'  e  agli
enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle  societa'  negli  Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo che sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  ed  ivi  residenti,  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  del  medesimo  testo
unico, non relativi a stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello
Stato"; 
  b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al  terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter"; 
  c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole:  "commi  1  e  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter". 
 
  68. Le disposizioni di cui al comma  67  si  applicano  agli  utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. A tal fine, le societa' ed enti che  distribuiscono  i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi. 
 
  69. Fino all'emanazione del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del  presente  articolo,
ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del   comma   3-ter
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera  a),  numero
4), del presente  articolo,  gli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni, emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
 
  70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualita' dei servizi
forniti alla collettivita' e  dell'organizzazione  del  lavoro,  agli
studi professionali associati o alle altre entita' giuridiche,  anche
in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di  almeno  quattro
ma non  piu'  di  dieci  professionisti,  e'  attribuito  un  credito
d'imposta di importo pari al 15 per cento  dei  costi  sostenuti  per
l'acquisizione,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  dei   beni
indicati al comma 73, nonche' per l'ammodernamento,  ristrutturazione
e  manutenzione  degli  immobili  utilizzati,   che   per   le   loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei  beni  ai
quali si riferiscono.  Nel  caso  dei  medici  convenzionati  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  per  le   specifiche   esigenze   di
organizzazione dei servizi di medicina primaria, i  limiti  minimo  e
massimo del numero di professionisti  interessati  all'operazione  di
aggregazione, di cui al precedente periodo,  possono  essere  elevati
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
  71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento
alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo  compreso  tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, per  i  costi  sostenuti  a
partire dalla  data  in  cui  l'operazione  di  aggregazione  risulta
effettuata e nei successivi dodici mesi. 
 
  72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione
che tutti i soggetti partecipanti  alle  operazioni  di  aggregazione
esercitino l'attivita' professionale esclusivamente all'interno della
struttura risultante dall'aggregazione,  ovvero,  per  i  servizi  di
medicina primaria, a condizioni  diverse  specificatamente  stabilite
con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture  che
in forma  associata  si  limitano  ad  eseguire  attivita'  meramente
strumentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. 
 
  73. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  70  e'  commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: 
  a) beni mobili  ed  arredi  specifici,  attrezzature  informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; 
  b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di
servizi. 
 
  74. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  70,  indicato  nella
relativa dichiarazione dei redditi, e' utilizzabile in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. 
 
  75. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74  e  sono  stabilite  le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonche' specifiche cause di
revoca, totale o parziale, del credito d'imposta  e  di  applicazione
delle sanzioni, anche nei  casi  in  cui,  nei  tre  anni  successivi
all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione. 
 
  76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70  a  75  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione
europea. 
 
  77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  "8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le  prestazioni
di organizzazione di  convegni,  congressi  e  simili,  applicare  il
regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie  di  viaggi  e
turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi  da
esse acquistati dai  loro  fornitori,  se  si  tratta  di  operazioni
effettuate  a  diretto  vantaggio  del  cliente.  Il   diritto   alla
detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile  l'imposta  per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora  applichino  sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul margine,  le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  devono  registrare
separatamente nella propria contabilita' le operazioni che  rientrano
in ciascuno di tali regimi". 
 
  78.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma   77   e'
subordinata  alla  concessione  di  una  deroga,  ai  sensi  e   alle
condizioni  dell'articolo  395  della   direttiva   2006/112/CE   del
Consiglio, del 28 novembre  2006,  da  parte  dei  competenti  organi
comunitari. 
 
  79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  alla  tabella  A,  parte  III,  al  numero  123),  le   parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle seguenti: "spettacoli  di  burattini,  marionette  e  maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti"; 
     b) alla tabella C: 
  1) al numero 3), le parole: "corsi mascherati e in  costume,"  sono
soppresse; 
  2) al numero 4), le parole: "spettacoli di burattini  e  marionette
ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: 
  "spettacoli di burattini, marionette  e  maschere,  compresi  corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti". 
 
  80.  Al  fine  di  armonizzare  la  legislazione  italiana  con  la
normativa comunitaria, le  prestazioni  professionali  specifiche  di
medicina legale sono assoggettate al  regime  ordinario  dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005. 
 
  81. La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma  8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e  successive
modificazioni, si interpreta  nel  senso  che  per  ciascun  immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi  di  imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006  calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato. 
 
  82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti  dall'applicazione  delle
norme, oggetto di mancata conversione,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118. 
 
  83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
"2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova  contraria,  i
cittadini  italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della   popolazione
residente e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale"; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo,  le
parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato  in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e negli Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo
che  sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai   sensi   dell'articolo
168-bis"; 
    c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente:  "Nonostante  quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito  imponibile  gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori  diversi
da quelli di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi  in  cui
gli stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del  comma
1 dell'articolo 167 e  dell'articolo  168  o  se  ivi  residenti  sia
avvenuta  dimostrazione,  a  seguito  dell'esercizio  dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello  stesso  articolo
167, del rispetto delle condizioni  indicate  nella  lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 87"; 
    d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi
o territori a regime fiscale  privilegiato  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Stati  o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai   sensi   dell'articolo
168-bis"; 
    e) all'articolo 73: 
      1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in  Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre 1996, e successive modificazioni,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis,"; 
      2) al comma 3, terzo periodo,  le  parole:  "istituiti  in  uno
Stato diverso da quelli indicati  nel  citato  decreto  del  Ministro
delle finanze 4 settembre  1996,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"istituiti in uno Stato diverso da  quelli  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,"; 
    f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: "c) residenza fiscale della  societa'  partecipata  in  uno
Stato o territorio di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze   emanato   ai   sensi   dell'articolo   168-bis,   o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' di cui al comma 5,  lettera  b),
dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito,
sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di  localizzare  i
redditi in Stati  o  territori  diversi  da  quelli  individuati  nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis"; 
    g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: "Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al  comma  2
si applica agli utili provenienti dai soggetti  di  cui  all'articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da  contratti
di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  stipulati  con  tali
soggetti residenti negli Stati o territori  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali,  a  seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo  le  modalita'  del  comma  5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di  cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87"; 
    h) all'articolo 110: 
      1) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri  componenti
negativi derivanti da operazioni  intercorse  con  imprese  residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa  per  le  operazioni
intercorse con imprese residenti o localizzate in  Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
al citato decreto"; 
      2)  al  comma  12-bis,  le  parole:  "Stati  o  territori   non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi  fiscali  privilegiati"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da  quelli
individuati nella lista di cui al  decreto  ministeriale  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis. Tale  disposizione  non  si  applica  ai
professionisti domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato
decreto"; 
    i)  all'articolo  132,  comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:
"residenti in uno Stato  o  territori  diversi  da  quelli  a  regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi
dell'articolo  167,  comma  4"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"residenti negli Stati o territori di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi  dell'articolo  168-
bis"; 
    l) all'articolo 167: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai   sensi   dell'articolo
168-bis"; 
      2) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  "assoggettati  ai
predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti:
"situate in Stati o territori diversi da  quelli  di  cui  al  citato
decreto"; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
      4) al comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o  territori  in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma  4"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle  partecipazioni  non  consegue
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o  territori  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis"; 
    m) all'articolo 168: 
  1) al comma 1, primo periodo, le parole:  "Stati  o  territori  con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato  ai   sensi   dell'articolo
168-bis"; 
  2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "La
norma di cui al presente comma non si applica per  le  partecipazioni
in soggetti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al  citato
decreto  relativamente  ai  redditi   derivanti   da   loro   stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di  cui
al medesimo decreto"; 
    n) dopo l'articolo 168 e' inserito il seguente: 
  "Art. 168-bis. - (Paesi e  territori  che  consentono  un  adeguato
scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione  delle
disposizioni contenute negli articoli 10, comma  1,  lettera  e-bis),
73, comma 3, e 110, commi 10 e  12-bis,  del  presente  testo  unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1  e  9,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive  modificazioni,  negli
articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1°  aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2,  comma  5,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
   2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1  sono  individuati  gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di  informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello  applicato  in  Italia,  ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma  4,  87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del presente testo unico, nonche'  negli  articoli  27,  comma  4,  e
37-bis, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". 
 
  84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 26: 
  1) nel comma 1,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa'  o  enti,  diversi  dalle  banche,  il   cui   capitale   e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da   quote,
l'aliquota del 12,50 per  cento  si  applica  a  condizione  che,  al
momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,  per  le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti"; 
  2) al comma  5,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'aliquota della  ritenuta  e'  stabilita  al  27  per  cento  se  i
percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da  quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; 
  b) all'articolo 27, comma 4, lettera b),  le  parole:  "sull'intero
importo   delle   remunerazioni   corrisposte,   in    relazione    a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti  residenti
in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del  citato
testo unico" sono sostituite dalle seguenti: 
  "sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in  relazione
a  partecipazioni,  titoli,  strumenti  finanziari  e  contratti  non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa'  ed  enti
residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato  testo
unico"; 
  c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole:  "in
uno degli Stati  o  nei  territori  a  regime  fiscale  privilegiato,
individuati ai sensi dell'articolo 167,  comma  4,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle  seguenti:
"in uno Stato o territorio  diverso  da  quelli  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
 
  85. All'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e  negli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e
successive modificazioni, emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,"
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; 
  b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni, emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,"  sono
sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo
spazio economico europeo che sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,". 
 
  86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001,  n.  410,  le  parole:  "effettuati  da  soggetti  non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o  nei  territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati  dal  decreto  del
Ministro delle finanze  in  data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999" sono  sostituite  dalle
seguenti: "effettuati da soggetti  residenti  in  Stati  o  territori
individuati dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
previsto dall'articolo 168-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917". 
 
  87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  "che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: 
  "inclusi nella lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai
sensi  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917"; 
  b)  all'articolo  6,  comma  1,  alinea,  le  parole:  "Paesi   che
consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Stati o territori inclusi nella lista di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; 
     c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' abrogata. 
 
  88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. 
 
  89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a),  si  applica  a
partire dal periodo di imposta successivo a quello  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto;  fino  al  periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007. 
 
  90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n)  del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  medesimo  nella
Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996  e  4  maggio  1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre  1996  e  n.  107  del  10  maggio   1999,   e   successive
modificazioni, nonche' nei  decreti  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  21  novembre  2001  e  23  gennaio  2002,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre  2001
e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresi' inclusi, per  il  medesimo
periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli  Stati  o
territori di cui all'articolo  2  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,  limitatamente  ai
soggetti  ivi  indicati,  nonche'  gli  Stati  o  territori  di   cui
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione  dei  soggetti  ivi
indicati. 
 
  91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2008"; 
  b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008"; 
  c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008". 
 
  92. All'articolo 9 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della  dichiarazione  dei
redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
(IRAP), che nella relazione di  revisione  omettono,  ricorrendone  i
presupposti,  di  esprimere  i   giudizi   prescritti   dall'articolo
2409-ter, terzo comma, del codice civile,  sono  puniti,  qualora  da
tali omissioni derivino infedelta' nella dichiarazione dei redditi  o
ai fini dell'IRAP, con la sanzione  amministrativa  fino  al  30  per
cento del compenso contrattuale relativo all'attivita'  di  redazione
della relazione di revisione e, comunque, non  superiore  all'imposta
effettivamente accertata  a  carico  del  contribuente.  In  caso  di
mancata sottoscrizione della dichiarazione  dei  redditi  o  ai  fini
dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065". 
 
  93. Le disposizioni  del  comma  92  si  applicano  a  partire  dal
bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007. 
 
  94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,
il primo  periodo  del  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dichiarazione delle societa' e degli enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai  soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione". 
 
  95. L'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  12  dell'articolo
15-bis del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'  ridotta  di  2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I  risparmi  in
termini di minori spese per interessi derivanti dal minor  fabbisogno
rispetto  a   quello   previsto   con   riferimento   alla   predetta
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  96. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (85) (86) 
 
  97. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (85) (86) 
 
  98. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (85) (86) 
 
  99. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (85) (86) 
 
  100. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (85) (86)