DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. (09G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2011)
Testo in vigore dal: 15-1-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 24,  76,  87,  97,  103,  113  e  117,  comma
secondo, lettere l) ed m) della Costituzione; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  recante  istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica  amministrazione  e  innovazione  al
Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  12
novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire 
 
  1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o
la corretta erogazione  di  un  servizio,  i  titolari  di  interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di  utenti  e
consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei
concessionari di servizi pubblici, se  derivi  una  lesione  diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini
o  dalla  mancata  emanazione   di   atti   amministrativi   generali
obbligatori  e   non   aventi   contenuto   normativo   da   emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o
da un regolamento, dalla violazione degli  obblighi  contenuti  nelle
carte di servizi ovvero dalla violazione di standard  qualitativi  ed
economici stabiliti, per i concessionari di servizi  pubblici,  dalle
autorita' preposte alla regolazione ed al controllo  del  settore  e,
per  le  pubbliche  amministrazioni,   definiti   dalle   stesse   in
conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  coerentemente  con  le
linee  guida  definite  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze  temporali
definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma  1
il giudice tiene conto  delle  risorse  strumentali,  finanziarie,  e
umane concretamente a disposizione delle parti intimate. 
  1-ter. Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le
autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le
assemblee legislative e gli altri organi  costituzionali  nonche'  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Del  ricorso  e'   data   immediatamente   notizia   sul   sito
istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati;  il
ricorso  e'  altresi'  comunicato  al  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione. 
  3. I soggetti che si trovano nella  medesima  situazione  giuridica
del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi
prima dell'udienza di  discussione  del  ricorso  che  viene  fissata
d'ufficio,  in  una  data  compresa  tra   il   novantesimo   ed   il
centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. 
  4. Ricorrendo i presupposti di cui al  comma  1,  il  ricorso  puo'
essere proposto anche da  associazioni  o  comitati  a  tutela  degli
interessi dei  propri  associati,  appartenenti  alla  pluralita'  di
utenti e consumatori di cui al comma 1. 
  5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli  enti  i  cui  organi
sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire  i  servizi  cui
sono riferite le violazioni e le omissioni di cui  al  comma  1.  Gli
enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso
il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo'
intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene
che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o
diversi   da   quelli    intimati,    ordina    l'integrazione    del
contraddittorio. 
  6. Il ricorso non consente di ottenere il  risarcimento  del  danno
cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al  comma  1;  a  tal
fine, restano fermi i rimedi ordinari. 
  7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del  giudice
amministrativo e le questioni di  competenza  sono  rilevabili  anche
d'ufficio. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 24, 76, 87, 97,
          103, 113 e 117, comma secondo, della Costituzione: 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              «Art. 24. - Tutti possono  agire  in  giudizio  per  la
          tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
              La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e  grado
          del procedimento. 
              Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
          i  mezzi  per  agire   e   difendersi   davanti   ad   ogni
          giurisdizione. 
              La legge determina  le  condizioni  e  i  modi  per  la
          riparazione degli errori giudiziari.». 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              «Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli  altri  organi
          di giustizia  amministrativa  hanno  giurisdizione  per  la
          tutela nei confronti della pubblica  amministrazione  degli
          interessi legittimi  e,  in  particolari  materie  indicate
          dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 
              La Corte dei conti ha giurisdizione  nelle  materie  di
          contabilita'  pubblica  e  nelle  altre  specificate  dalla
          legge. 
              I tribunali  militari  in  tempo  di  guerra  hanno  la
          giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
          giurisdizione soltanto per i  reati  militari  commessi  da
          appartenenti alle Forze armate.». 
              «Art.  113.  -   Contro   gli   atti   della   pubblica
          amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
          dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
          di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 
              Tale tutela giurisdizionale non puo' essere  esclusa  o
          limitata  a  particolari  mezzi  di  impugnazione   o   per
          determinate categorie di atti. 
              La  legge  determina  quali  organi  di   giurisdizione
          possono annullare gli atti della  pubblica  amministrazione
          nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.». 
              «Art. 117, comma secondo. - Lo  Stato  ha  legislazione
          esclusiva nelle seguenti materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali.». 
              - La legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  «Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Il regio decreto 26 giugno  1924,  n.  1054,  recante
          «Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio  di
          Stato» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  luglio
          1924, n. 158. 
              -  La  legge  6  dicembre  1971,   n.   1034,   recante
          «Istituzione dei  tribunali  amministrativi  regionali»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  1971,  n.
          314. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante  «Riordino  e  potenziamento   dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  in   materia   di   pubblica
          amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
          prof.  Renato  Brunetta»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per il riferimento al citato decreto  legislativo  n.
          150 del 2009, vedasi in note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art.  13   (Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    delle    amministrazioni
          pubbliche). -  1.  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15,  e'  istituita
          la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome, l'ANCI,  l'UPI  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori  ruolo  e  il  posto  corrispondente  nella
          dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza  e'
          reso indisponibile per tutta  la  durata  del  mandato;  se
          professori  universitari,  sono  collocati  in  aspettativa
          senza assegni. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
          con  contratto  a  tempo  determinato.  Nei  limiti   delle
          disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
          non piu' di  10  esperti  di  elevata  professionalita'  ed
          esperienza sui temi della misurazione e  della  valutazione
          della performance e della prevenzione e  della  lotta  alla
          corruzione,   con   contratti   di   diritto   privato   di
          collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
          il  Presidente  dell'ARAN,  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  e  delle  strutture  dell'ARAN.   Puo'   inoltre
          richiedere    indagini,    accertamenti     e     relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          organismi indipendenti di cui all'art.  14  e  delle  altre
          agenzie di valutazione; a tale fine: 
                a) promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati  al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
                b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
                c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
                d)  favorisce,  nella  pubblica  amministrazione,  la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
                e) favorisce la cultura delle pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
                a)   fornisce   supporto   tecnico   e   metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
                b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
          del Piano e della relazione di cui all'art. 10; 
                c) verifica la corretta predisposizione del  Piano  e
          della relazione  sulla  performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
                d) definisce i parametri e i modelli  di  riferimento
          del Sistema di misurazione e valutazione della  performance
          di cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita'; 
                e) adotta le linee guida per la  predisposizione  del
          programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'art. 11, comma 8, lettera a); 
                f) adotta le linee guida  per  la  definizione  degli
          strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
                g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
          dell'organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
          14; 
                h) promuove analisi comparate della performance delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
                i)  redige  la  graduatoria  di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
          165  del  2001;  a  tale  fine  svolge  adeguata  attivita'
          istruttoria e puo' richiedere  alle  amministrazioni  dati,
          informazioni e chiarimenti; 
                l) promuove iniziative di confronto con i  cittadini,
          le imprese e le relative associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art.  14
          e   quelli   di   controllo   interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
                m) definisce un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
                n) predispone una relazione annuale sulla performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
                o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
                p) realizza e  gestisce,  in  collaborazione  con  il
          CNIPA il portale della trasparenza che contiene i  piani  e
          le   relazioni   di   performance   delle   amministrazioni
          pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 286, come modificato  dall'art.  28  del  presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          agenzie di valutazione. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».