DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 25-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 38 (L-R)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

  1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
  2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi
comprese  le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione,   a   qualsiasi   titolo,   in   tutte   le   pubbliche
amministrazioni,  o  per  l'iscrizione  in  albi,  registri o elenchi
tenuti   presso   le  pubbliche  amministrazioni,))  sono  valide  se
effettuate  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita   nel   fascicolo.   ((La  copia  dell'istanza  sottoscritta
dall'interessato  e  la  copia  del))  documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di  contratti  pubblici,  detta  facolta'  e'  consentita  nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)
  ((3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di atti e documenti presso le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo'  essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita'
di cui al presente articolo)).