DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
               Personale in regime di diritto pubblico 
(Art. 2, commi 4 e 5 del  d.lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e  successivamente  modificati
           dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e  3,  rimangono  disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,  amministrativi  e
contabili, gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  il  personale
militare e delle Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
carriera  diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
dipendenti degli enti che svolgono la loro  attivita'  nelle  materie
contemplate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287. 
  1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il  rapporto  di
impiego del personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  esclusi  il  personale  volontario
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,  e  il  personale  volontario  di
leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo  autonome
disposizioni ordinamentali. 
  1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,  il  personale  della
carriera dirigenziale penitenziaria e'  disciplinato  dal  rispettivo
ordinamento. 
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei  ricercatori
universitari  ((,  a  tempo  indeterminato  o  determinato,))   resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente  vigenti,  in  attesa
della specifica disciplina che la  regoli  in  modo  organico  ed  in
conformita'  ai  principi  della  autonomia  universitaria   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e  seguenti
della legge 9 maggio  1989,  n.168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28) 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69,  comma  1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie  di  personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento,  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  e'
differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi,  alla  scadenza
del quale e' attribuito il corrispondente valore economico  maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento  e'  utile  anche  ai  fini
della maturazione delle ulteriori successive classi  di  stipendio  o
degli ulteriori aumenti biennali."