DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la  piu'  razionale  utilizzazione  dei
dipendenti  pubblici,  a  realizzare  interventi  di  semplificazione
dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici
e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; 
  RITENUTA la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni  volte  a  garantire  un  miglior  livello  di  certezza
giuridica, correttezza  e  trasparenza  delle  procedure  nei  lavori
pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori  e  delle
opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo  civile,
amministrativo,  contabile   e   tributario,   nonche'   misure   per
l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine  di  assicurare  la
ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei  modelli
organizzativi  e  il   piu'   efficace   impiego   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   della
giustizia, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  dell'interno,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,  10,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non  disposti,
per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari  che
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ne  abbiano  i
requisiti ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono  fatti  salvi
sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro  scadenza  se  prevista  in
data anteriore. (5) ((11)) 
  3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1º  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 
  3-ter. Con le procedure di cui all'articolo  107  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'articolo 14  del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  426  del  1984,  i  consiglieri  di  Stato  gia'
nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui
allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio  fino  al  31
dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'eta'  per  il  collocamento  in
quiescenza. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  5. All'articolo 72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11  e'  sostituito  dal  seguente:
"11.  Con  decisione   motivata   con   riferimento   alle   esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
incluse  le  autorita'  indipendenti,  possono,  a  decorrere   dalla
maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al
pensionamento, come rideterminato a decorrere  dal  1º  gennaio  2012
dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e  il  contratto  individuale
anche del personale dirigenziale, con un  preavviso  di  sei  mesi  e
comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa
dare luogo a riduzione percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10
dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano
al  personale  di  magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai
responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario  nazionale
e si applicano, non prima del raggiungimento  del  sessantacinquesimo
anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le  medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che
abbiano  beneficiato  dell'articolo  3,  comma  57,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni  di
euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro  per  l'anno  2015,  113,4
milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si  provvede
con le seguenti modalita': 
  a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; 
  b) all'articolo  1,  comma  428,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  le  parole  "a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018"; 
  c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto; 
  d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9,  comma
8, del decreto-legge n. 30  dicembre  1997,  n.457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 18,  comma  1)  che
"Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari  e
garantire un ordinato e graduale processo di conferimento,  da  parte
del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi
e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli
effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che
non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31
dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra
lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30  dicembre  2016.  Per  gli  altri
magistrati ordinari che abbiano compiuto  almeno  il  settantaduesimo
anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo  il  termine
ultimo di permanenza in servizio stabilito  dal  citato  articolo  1,
comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 agosto 2016,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura Generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura Generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  10,  comma  3)  che  "Al  fine  di
salvaguardare la piena  funzionalita'  della  Corte  dei  conti,  gli
effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in
servizio, con funzioni direttive o  semidirettive,  che  non  abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre  2016
e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati contabili  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014".