LEGGE 7 agosto 1992, n. 356

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

note: Entrata in vigore della legge: 8/8/1992
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Testo in vigore dal: 8-8-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  recante  modifiche
urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
contrasto alla criminalita' mafiosa, e' convertito in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' cosi' modificato: 
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  "1- bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro
il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante
le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma  1,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   " b) iscrizione in un registro presso il  Ministero  dell'interno,
delle nuove e delle  precedenti  generalita',  dei  dati  anagrafici,
sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli  relativi
al possesso, da parte della stessa,  di  abilitazioni  e  ogni  altro
titolo  richiesto  dalla  legge  per   l'esercizio   di   determinate
attivita'; previsione  che  gli  atti,  provvedimenti  e  certificati
relativi alla stessa persona, compresi gli atti e  i  certificati  di
stato civile e loro estratti, possano  essere  rilasciati,  anche  in
assenza  di   generalita',   dai   competenti   uffici   ed   organi,
all'autorita' designata dal Ministero dell'interno,  a  richiesta  di
quest'ultima". 
  3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410, e' sostituito dal seguente: 
  "2-quater. L'Alto Commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
contro la delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni  previste  dalla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A  decorrere  dal  giorno
successivo alla cessazione di  dette  funzioni,  le  competenze  sono
attribuite al  Ministro  dell'interno  con  facolta'  di  delega  nei
confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione  investigativa
antimafia di cui all'articolo  3,  nonche'  nei  confronti  di  altri
organi  e  uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,
secondo criteri che tengano conto delle competenze  attribuite  dalla
normativa  vigente  ai  medesimi  organi,  uffici  e  autorita'.   Le
competenze previste dal comma 3 dell'articolo  1-  ter  del  decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  della
legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della  polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza". 
4. Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
      1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995" 
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993". 
  5. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  "2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma  2-quater,  il
Ministro dell'interno con propri decreti provvede a  trasferire  alla
Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i
mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
Commissario per il coordinamento della lotta  contro  la  delinquenza
mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'  e  determina,  di
concerto con  le  Amministrazioni  interessate,  l'assegnazione  alla
medesima Direzione investigativa antimafia del personale in  servizio
alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                       MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    

  AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          133 dell'8 giugno 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 settembre 1992.