DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 54. 
                     (Codice di comportamento). 
 
  1. Il Governo definisce un codice di comportamento  dei  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il  rispetto  dei
doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una
specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i
dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti
delle normali relazioni di cortesia. (48) 
  1-bis. Il  codice  contiene,  altresi',  una  sezione  dedicata  al
corretto utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  e  dei  mezzi  di
informazione e social media da parte dei dipendenti  pubblici,  anche
al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. 
  2.  Il  codice,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
  3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di  comportamento,
compresi quelli relativi  all'attuazione  del  Piano  di  prevenzione
della  corruzione,  e'  fonte  di  responsabilita'  disciplinare.  La
violazione  dei  doveri  e'  altresi'   rilevante   ai   fini   della
responsabilita' civile, amministrativa e contabile  ogniqualvolta  le
stesse responsabilita' siano collegate  alla  violazione  di  doveri,
obblighi, leggi o  regolamenti.  Violazioni  gravi  o  reiterate  del
codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui  all'articolo
55-quater, comma 1. 
  4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura  dello  Stato,  gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In
caso di inerzia, il codice e' adottato  dall'organo  di  autogoverno.
(48) 
  5.  Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio
organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di
comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 
  6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
  7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato  di
applicazione dei codici e organizzano  attivita'  di  formazione  del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli  stessi.
((Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di  un  ciclo
formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso
di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento
del personale, le cui durata e intensita' sono proporzionate al grado
di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica   pubblica   e   sul
comportamento etico)). 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  45)
che "I codici di cui all'articolo  54,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge".