DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-10-1989
                               Art. 1. 
                        Giurisdizione penale 
  1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle
leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.