DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
(Obiettivi  generali  della  disciplina  di   reti   e   servizi   di
                     comunicazione elettronica) 
            (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003) 
 
  1. L'Autorita' e il Ministero, ciascuno nell'ambito  delle  proprie
competenze,  e  fermo  quanto  previsto  all'articolo  6   comma   3,
perseguono i seguenti obiettivi generali, che non  sono  elencati  in
ordine di priorita': 
    a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle reti ad altissima
capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza  fili,  e  il  loro
utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; 
    b) promuovere  la  concorrenza  nella  fornitura  delle  reti  di
comunicazione  elettronica  e  delle  risorse   correlate,   compresa
un'efficace  concorrenza  basata  sulle   infrastrutture,   e   nella
fornitura dei servizi di  comunicazione  elettronica  e  dei  servizi
correlati; 
    c) contribuire allo sviluppo del mercato interno  rimuovendo  gli
ostacoli  residui  e  promuovendo  condizioni  convergenti  per   gli
investimenti e la fornitura di  reti  di  comunicazione  elettronica,
servizi di comunicazione elettronica,  risorse  correlate  e  servizi
correlati, sviluppando approcci  normativi  prevedibili  e  favorendo
l'uso  effettivo,  efficiente  e  coordinato  dello  spettro   radio,
l'innovazione  aperta,  la  creazione   e   lo   sviluppo   di   reti
transeuropee, la fornitura, la disponibilita'  e  l'interoperabilita'
dei  servizi  paneuropei  e  la  connettivita'  da  punto   a   punto
(end-to-end); 
    d)  promuovere  gli  interessi  dei  cittadini,   garantendo   la
connettivita' e l'ampia  disponibilita'  e  utilizzo  delle  reti  ad
altissima capacita' , comprese le reti fisse, mobili e senza fili,  e
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  garantendo  i  massimi
vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla  base  di  una
concorrenza efficace, preservando  la  sicurezza  delle  reti  e  dei
servizi, garantendo un livello  di  protezione  degli  utenti  finali
elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e
rispondendo  alle  esigenze  ,  ad  esempio  in  termini  di   prezzi
accessibili , di gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani  o  utenti  finali  con
esigenze  sociali  particolari,  nonche'  la   scelta   e   l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'. 
  2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione  elettronica
e' volta altresi' a: 
    ((  a)   ))promuovere   la   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti  interessati,
attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie  e
trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica; 
    (( b) )) garantire la trasparenza,  pubblicita'  e  tempestivita'
delle procedure per la concessione dei  diritti  di  passaggio  e  di
installazione  delle  reti   di   comunicazione   elettronica   sulle
proprieta' pubbliche e private; 
    (( c) )) ((...)) garantire l'osservanza degli obblighi  derivanti
dal regime di autorizzazione generale,  sia  essa  per  l'offerta  al
pubblico di reti e servizi di comunicazione  elettronica  ovvero  per
regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e
le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; 
    ((  d)  ))  garantire  la  fornitura  del  servizio   universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; 
    (( e) )) promuovere lo sviluppo in regime  di  concorrenza  delle
reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi  compresi  quelli  a
larga banda e la loro  diffusione  sul  territorio  nazionale,  dando
impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; 
    ((   f)   ))   garantire   in   modo   flessibile   l'accesso   e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica  a  larga
banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da
assicurare concorrenza sostenibile,  innovazione  e  vantaggi  per  i
consumatori; 
    (( g) )) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze
delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio  dell'ordine
pubblico, nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso  della
vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief); 
    (( h) )) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra  reti
e servizi di  comunicazione  elettronica  e  l'utilizzo  di  standard
aperti; 
    (( i) )) garantire  il  rispetto  del  principio  di  neutralita'
tecnologica,  inteso  come  non   discriminazione   tra   particolari
tecnologie, non imposizione dell'uso di  una  particolare  tecnologia
rispetto  alle  altre  e  possibilita'  di   adottare   provvedimenti
ragionevoli al fine di promuovere  taluni  servizi  indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata; 
    (( l) )) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione,  l'adozione  di  misure  di
autoprotezione da parte dei cittadini; 
    (( m) )) garantire un livello di protezione degli  utenti  finali
elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e
rispondere  alle  esigenze,  ad  esempio   in   termine   di   prezzi
accessibili, di  gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani  o  utenti  finali  con
esigenze sociali particolari  e  assicurare  la  scelta  e  l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'. 
  3.  A  garanzia  dei  diritti  di  cui  all'articolo  3  e  per  il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per  le
imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
disposti dal presente  decreto,  sono  imposti  secondo  principi  di
imparzialita',  obiettivita',  trasparenza,  non  distorsione   della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
  4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure  tecniche  approvate  in
sede comunitaria, nonche' dei piani e  raccomandazioni  approvati  da
organismi  internazionali  cui  l'Italia  aderisce   in   virtu'   di
convenzioni e trattati. 
  5. Nel  perseguire  le  finalita'  programmatiche  specificate  nel
presente articolo, l'autorita' nazionale  di  regolamentazione  e  le
altre autorita' competenti tra l'altro: 
    a) promuovono  la  prevedibilita'  regolamentare,  garantendo  un
approccio regolatore  coerente  nell'arco  di  opportuni  periodi  di
revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il  BEREC,  con
il RSPG e con la Commissione europea; 
    b) garantiscono  che,  in  circostanze  analoghe,  non  vi  siano
discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
    c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il  principio
della  neutralita'  tecnologica,  nella  misura  in  cui   cio'   sia
compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; 
    d)  promuovono   investimenti   efficienti   e   innovazione   in
infrastrutture nuove e migliorate,  anche  garantendo  che  qualsiasi
obbligo di accesso tenga debito conto  del  rischio  sostenuto  dalle
imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione  tra
gli investitori e le parti che richiedono accesso onde  diversificare
il rischio di investimento, assicurando nel contempo la  salvaguardia
della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; 
    e) tengono debito conto della varieta' delle condizioni attinenti
all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli  utenti
finali  e,  in  particolare,  dei  consumatori  nelle  diverse   aree
geografiche all'interno del  territorio  dello  Stato,  ivi  compresa
l'infrastruttura locale gestita da persone  fisiche  senza  scopo  di
lucro; 
    f) impongono obblighi  regolamentari  ex  ante  unicamente  nella
misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile
nell'interesse dell'utente finale  e  li  attenuano  o  revocano  non
appena sia soddisfatta tale condizione. 
  6. Il Ministero e  l'Autorita',  anche  in  collaborazione  con  la
Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano,  nello  svolgimento
dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto,  tutte
le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per  conseguire  gli
obiettivi di cui al presente articolo.