LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere.