DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
vigente al 22/07/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
                      di incarichi dirigenziali 
 
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  non
di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e  locale,  lo
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti
ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  di  cui  al
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di
direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano
attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi
dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
procedure pubbliche di selezione. ((9)) 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal  conferimento
dell'incarico e per  i  tre  anni  successivi  dalla  cessazione  del
mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,   salve   le   informazioni
concernenti  la  situazione  patrimoniale  e,  ove   consentita,   la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla  cessazione  dell'incarico  o
del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono
accessibili ai sensi dell'articolo 5. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019
n.  20  (in  G.U.  1ª   s.s.   27/2/2019   n.   9),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  14,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche  amministrazioni),  nella  parte  in  cui  prevede  che  le
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma
1, lettera f), dello stesso decreto legislativo  anche  per  tutti  i
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo  di  indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per  i
titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi  3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche)".