DECRETO-LEGGE
21
ottobre
2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili. (21G00157)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonche' a tutela
del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di
lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi internazionali
assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San Marino,
della Santa Sede e del Consiglio d'Europa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del Ministro
della difesa e del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(( (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e
stralcio). ))
((1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020
e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se
effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del
2018, entro il 9 dicembre 2021")).