LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 
 
  1.  Per  l'anno  2001,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire  74.000
miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie,
nonche' degli importi posti a carico  del  bilancio  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto  conto  delle  operazioni  di
rimborso di prestiti, il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15,  16  e  17,  della
legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero
per un importo  complessivo  non  superiore  a  lire  4.000  miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il 2001, resta fissato, in termini di  competenza,  in  lire  455.200
miliardi per l'anno finanziario 2001. 
  2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000  miliardi,
al netto di lire  11.429  miliardi  per  l'anno  2002  e  lire  6.029
miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni  debitorie;  il  livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello  massimo  del  saldo
netto da finanziere e' determinato, rispettivamente, in  lire  62.600
miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000  miliardi
ed in lire 323.000 miliardi. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni  iniziali
riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli  atti  di  cui
all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono destinate prioritariamente  a  garantire  il  conseguimento
degli obiettivi pluriennali relativi  all'indebitamento  netto  delle
pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di  programmazione  economico-finanziaria  2001-2004,  come
approvato dalla  relativa  risoluzione  parlamentare,  nonche'  dalla
presente legge. Le eventuali maggiori entrate  eccedenti  rispetto  a
tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore  crescita  economica
rispetto  a  quella  prevista   nel   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria sono destinate alla riduzione  della  pressione
fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi  urgenti
e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  29  gennaio  2001  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.