DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs  n.  29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del  d.lgs  n.  546  del
1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80  del  1998,  successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.
36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs  n.
80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  274,  comma  1,
                lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) 
 
  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche   avviene   con
contratto individuale di lavoro: 
  a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del  comma  3,
volte  all'accertamento   della   professionalita'   richiesta,   che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 
  b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e' richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,
facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
professionalita'. 
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68, avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,  previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con  le  mansioni  da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e  del  personale  della  Polizia   municipale   deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del  terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tali  assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa. 
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  si
conformano ai seguenti principi: 
  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di  svolgimento
che  garantiscano  l'imparzialita'  e   assicurino   economicita'   e
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno,  all'ausilio
di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  di
preselezione; 
  b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; 
  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
  e) composizione delle commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti  tra  funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime,  che  non
siano    componenti     dell'organo     di     direzione     politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e  che  non
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
  e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;(81) (80)
(84) 
  e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti  per
specifici   profili   o   livelli   di    inquadramento    di    alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o  del
master universitario di secondo livello ((o l'essere  stati  titolari
per almeno due anni di contratti di ricerca di  cui  all'articolo  22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240)). In tali casi, nelle procedure
sono individuate, tra le aree  dei  settori  scientifico-disciplinari
definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge  15  maggio
1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o  al  master
universitario di secondo  livello  ((o  al  contratto  di  ricerca)),
quelle  pertinenti  alla  tipologia  del   profilo   o   livello   di
inquadramento. 
  3-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile
nell'amministrazione che emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche. 
  3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. 
  4.  Le  determinazioni   relative   all'avvio   di   procedure   di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o  ente  sulla
base  del  piano  triennale  dei  fabbisogni   approvato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure  concorsuali  e  le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti  pubblici
non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (68) (78) (82)
(84) 
  4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 4 si applica anche  alle  procedure  di  reclutamento  a  tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita',  inclusi  i
contratti di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli  aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 
  5.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   4,   comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  per  le
amministrazioni di  cui  al  comma  4,  le  restanti  amministrazioni
pubbliche, per lo  svolgimento  delle  proprie  procedure  selettive,
possono  rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   Progetto   di
Riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni   (RIPAM).   Tale
Commissione e' nominata con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione ed  e'  composta  dal  Capo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la
presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi  dei  costi  del  lavoro
pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo  del  Dipartimento
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e  per  le
risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o  loro
delegati. La Commissione: a) approva  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso  e  nomina  le  commissioni  esaminatrici;  c)   valida   le
graduatorie finali di merito delle  procedure  concorsuali  trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e  gli  idonei
delle   procedure   concorsuali   alle   amministrazioni    pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale  atto  connesso  alle
procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze  proprie  delle
commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 
  5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5,  il  bando  di  concorso  puo'
fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4,  comma
3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito  con
modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. 
  5.2. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  anche  avvalendosi
dell'Associazione Formez  PA  e  della  Commissione  RIPAM,  elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei
titoli  del  personale  sanitario,  tecnico  e  professionale,  anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute. 
  5-bis. I vincitori dei concorsi  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ad
eccezione dei direttori dei servizi generali e  amministrativi  delle
istituzioni scolastiche ed educative che  permangono  nella  sede  di
prima destinazione per un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai  contratti
collettivi. (60) (68) 
  5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi  regionali.   Il
principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
riferimento al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti  non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27) 
  6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ((, il Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale)) e  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,  contabile
e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita'  di
assunzione agli impieghi, i  requisiti  di  accesso  e  le  procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni  dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art.  24-quater,  comma
1) che "In deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far  fronte
alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti
sul lavoro, il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato ad utilizzare la  graduatoria  formata  in  seguito  allo
svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi  795  posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15,  comma  2-ter)
che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al  fine
di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, la  durata  temporale
dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione,  di  cui
all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero,
e' di tre  anni.  La  presente  disposizione  costituisce  norma  non
derogabile dai contratti collettivi". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che "In deroga all'articolo 35,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata  temporale  dell'obbligo
di permanenza nella sede di prima destinazione, per il  personale  in
servizio di ruolo e' di tre anni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,
comma 1) che "Per far fronte alla  necessita'  di  coprire  le  gravi
scoperture organiche degli  uffici  giudiziari  del  distretto  della
corte  di  appello  di  Genova  nonche'  per  garantire  il  regolare
andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione  dell'incremento  dei
procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in  via  straordinaria,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel  biennio  2018-2019,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo
di  50  unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.  Il  personale
di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto  previsto
dagli articoli 30 e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui  all'articolo  4,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
mediante   lo   scorrimento   di    graduatorie    delle    pubbliche
amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  ovvero  mediante
selezioni pubbliche svolte su base  nazionale,  anche  con  modalita'
semplificate definite  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto  concerne,  in
particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento  delle  prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni". 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
364) che "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a
364 non  si  applicano  alle  assunzioni  del  personale  scolastico,
inclusi i dirigenti,  e  del  personale  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 365)  che  "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma
2) che "Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate  in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31,  comma  3)  che
"Al fine dello svolgimento dei  nuovi  incrementali  adempimenti,  il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360  a  364
non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi  i
dirigenti, e del  personale  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364  non  si
applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali".