DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 47 
                      Composizione delle giunte 
 
  1. La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono  composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che  le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un  terzo,  arrotondato  aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a  tale
fine il sindaco e il  presidente  della  provincia,  e  comunque  non
superiore a (( dodici ))unita'. ((31)) 
  2. Gli statuti, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal  comma  1,
possono fissare il numero degli assessori ovvero  il  numero  massimo
degli stessi. 
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  e  nelle
province gli assessori sono nominati dal  sindaco  o  dal  presidente
della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio,  fra
i  cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di   candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere. 
  4. Nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  lo
statuto puo' prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non
facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di
candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla   carica   di
consigliere. 
  5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma  1,  le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: 
 
  a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 
   abitanti; non superiore a 6 nei comuni  con  popolazione  compresa
   tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei  comuni  con
   popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e   nei
   capoluoghi  di  provincia  con  popolazione  inferiore  a  100.000
   abitanti; non superiore a 12 nei comuni con  popolazione  compresa
   tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni  con
   popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000  di  abitanti  e  non
   superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
   abitanti; 
  b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 
   consiglieri; non  superiore  a  8  per  le  province  a  cui  sono
   assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
   sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui
   sono assegnati 45 consiglieri. 
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  AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
23) che la presente modifica  "entra  in  vigore  a  decorrere  dalle
prossime elezioni amministrative locali".