DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
(( (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti  d'uso
dello spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione  e  obblighi
                             specifici) 
                (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) )) 
 
  ((1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti  o  servizi
di comunicazione elettronica, per l'accesso a una  rete  pubblica  di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione   possono   essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1.
Tali   condizioni   sono   non   discriminatorie,   proporzionate   e
trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso  dello  spettro  radio,  tali
condizioni ne garantiscono  l'uso  effettivo  ed  efficiente  e  sono
conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel  caso  dei  diritti  d'uso
delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo  98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione  n.  4
della parte A dell'allegato 1. 
  2. Gli obblighi specifici prescritti alle  imprese  che  forniscono
reti e servizi di comunicazione elettronica  ai  sensi  dell'articolo
72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o  a  quelli  designati
per la fornitura  del  servizio  universale  ai  sensi  del  presente
decreto sono separati, sotto il  profilo  giuridico,  dai  diritti  e
dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale.  Per  garantire
la trasparenza, nell'autorizzazione generale e'  fatta  menzione  dei
criteri e delle procedure in base ai quali  tali  obblighi  specifici
sono prescritti alle singole imprese. 
  3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato  1
e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu'
di altra normativa nazionale. 
  4. Nel concedere i diritti di  uso  dello  spettro  radio  o  delle
risorse  di  numerazione,  il  Ministero  non  ripete  le  condizioni
previste nell'autorizzazione generale. 
  5. Nel definire eventuali condizioni  all'autorizzazione  generale,
relative alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazioni
elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese
da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.))