Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance. ((Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.))
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al
comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di
indirizzo politico-amministrativo.
((2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance
e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il
Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base
dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma
monocratica.))
((2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi
in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche
amministrazioni.))
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso ((, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi));
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla
Corte dei conti ((e al Dipartimento della funzione pubblica));
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10
((, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara
e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali))
e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione ((con particolare riferimento alla significativa
differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
d) )), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo
quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi
di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti ((dal Dipartimento
della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014));
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle
pari opportunita'.
((4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i
compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla
validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche
delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento
dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i
servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle
indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi
condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la
valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del
2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.))
((4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e
documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento
dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza
ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo
di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno
dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di
riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.))
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non
possono essere nominati ((tra i dipendenti dell'amministrazione
interessata o)) tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve
possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al
fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".