LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2022)
Testo in vigore dal: 19-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                    (Pagamento in misura ridotta) 
 
  E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta  pari  alla
terza parte del massimo della sanzione  prevista  per  la  violazione
commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo ,  oltre  alle
spese del procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  e'  stata,   dalla
notificazione degli estremi della violazione. ((45)) 
  Per le violazioni ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze  comunali  e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire  un
diverso importo del pagamento  in  misura  ridotta,  in  deroga  alle
disposizioni del primo comma. 
  Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui  le
norme antecedenti all'entrata in  vigore  della  presente  legge  non
consentivano l'oblazione.(8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla  G.U.
18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge  24
novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa  al
testo unico delle norme sulla circolazione  stradale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18,  comma
1) che "In deroga all'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui
agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,
del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  le  violazioni  delle
misure di cui all'articolo  33  e  162,  comma  2-bis,  del  medesimo
Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non
ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso
il pagamento in misura ridotta di un somma  pari  a  due  quinti  del
minimo  edittale.  Fatti  salvi  i  restanti  atti  del  procedimento
eventualmente gia' adottati, il pagamento  potra'  essere  effettuato
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto".