08/03/2016

Accordo di integrazione dell’ accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito del comparto Regioni- autonomie locali

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ACCORDO DI INTEGRAZIONE DELL’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI*

 

*L'accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con propria deliberazione n. 16/1129 adottata nella seduta del 21 marzo 2016

 

Il giorno 8 marzo 2016, alle ore 17,00 presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Dott, Sergio Gasparrini ....firmato.....

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni
CGIL FP firmato CGIL firmato
CISL FP firmato CISL firmato
UIL FPL firmato UIL firmato
CSA Regioni e Autonomie Locali firmato CGU-CISAL firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l’allegato accordo di integrazione dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nell'ambito del Comparto Regioni-autonomie locali.


ACCORDO DI INTEGRAZIONE DELL’ ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. - Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 19.9.2002 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.

2. - L’art. 1, comma 1, dell’Accordo del 19.9.2002 è così sostituito:

“1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del D.L. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.”.

3. - Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell’Accordo del 19.9.2002, di cui al comma 1.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

1. - Nell’art. 2, comma 1, lett. i), dell’Accordo del 19.9.2002, la previsione “servizi culturali”  è sostituita con la seguente: “servizi culturali: vigilanza sui beni culturali nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

2. - Nell’art. 2, comma 2, del medesimo Accordo del 19.9.2002, il punto 13) è così sostituito:

“13) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:

a)    la tutela, custodia e vigilanza dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo stato abbia trasferito la disponibilità;

b)    la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett.i) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;

c)    qualora quest’ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell’utenza, l’individuazione, mediante Protocollo d’intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura del pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell’utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.

Art.3

Contingenti di personale

1. - Nell’art.5 dell’Accordo del 19.9.2002, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“7. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, punto 13), lett. c), l’amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni.”,

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. - L’art. 6, comma 5, dell’Accordo del 19.9.2002, è così sostituito:

“5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;

e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;

f) limitatamente ai servizi di fruizione dei beni culturali, nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.”.

Art.5

Norma finale

1. - In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati, ai sensi dell’art.5 dell’Accordo del 19.9.2002, i relativi protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l’amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. - I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2, anche nell’ottica di assicurarne l’accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti, tenendo conto anche delle realtà territoriali,  per l’applicazione dell’art. all’art. 2, comma 2, punto 13), lett.c).

 
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