14/12/2010

CCNL normativo 2006 - 2009 economico 2006 – 2007 segretari comunali e provinciali

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Quadriennio NORMATIVO 2006 - 2009

BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

 

Il giorno 14 dicembre 2010, alle ore 15,30, ha avuto luogo l’incontro tra

ARAN:

nella persona del Vice Commissario Cons. Enrico Mingardi ……(F.to)……….…..

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FP f.to CGIL f.to
CISL FPS f.to CISL f.to
UIL FPL f.to UIL f.to
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) f.to CONFSAL f.to
CSA Regioni e Autonomie Locali f.to CISAL f.to

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007


INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II - IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - NORME DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Art. 3 Obblighi del segretario

Art. 4 Sanzioni e procedure disciplinari

Art. 5 Codice disciplinare

Art. 6 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art. 7 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. 8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 9 La determinazione concordata della sanzione

TITOLO III - IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10 Stipendio tabellare

Art. 11 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 12 Conferma di discipline precedenti

Tabella 1 Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Tabella 2 Retribuzione tabellare

Dichiarazione congiunta n.1

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2006 o assunti successivamente.

2. Nel testo del presente contratto:

a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;

b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;

c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.

3. I richiami all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come “Datore di lavoro”

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

 

TITOLO II - IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - NORME DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Art.3 - Obblighi del segretario

1. Il segretario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il segretario adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.

2. Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall’Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;

e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all’interno dell’Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;

f) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ed all’espletamento dell’incarico affidato;

g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;

h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio;

i) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;

j) non valersi di quanto di proprietà dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio;

k) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria;

l) informare l’Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;

m) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;

n) comunicare all’Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

 

Art. 4 - Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni da parte del segretario degli obblighi disciplinati all’art. 3 (Obblighi del segretario), secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 5 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 5 (Codice disciplinare);

c) licenziamento con preavviso;

d) licenziamento senza preavviso.

2. Per l’individuazione dell’autorità competente per i procedimenti disciplinari concernenti i segretari e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti cui al comma 1 non sollevano il segretario dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

 

Art. 5 - Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:

- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

- le responsabilità connesse all’incarico di segretario, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi i cittadini;

- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal segretario o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.

3. Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, i dirigenti, i dipendenti o nei confronti dei cittadini o di terzi;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;

d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;

e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;

f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’ ente o l’agenzia o per i cittadini;

g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' ente o all’agenzia;

h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi.

L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio del Datore di lavoro ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del segretario, agli eventuali danni causati all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi;

d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico – fisico durante lo stato di malattia;

e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;

f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso componenti degli organi di governo dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, il pubblico, i dirigenti o i dipendenti;

g) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;

h) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

i) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

j) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte dell’eventuale personale sottordinato

k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett.e) del D.Lgs.n.165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o di altri dipendenti;

l) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;

m) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato danno grave all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.

8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5, 6, 7 e 8 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) occultamento da parte del segretario di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Ente o altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, allo stesso affidati;

c) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’ Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 8;

d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro nei riguardi di dirigenti, di dipendenti, di cittadini o terzi;

f) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009;

g) ingiustificato ritardo da 11 a 20 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;

h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al n.2, lett.b;

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure verso dirigenti o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con cittadini;

c) la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 7 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

d) condanna, anche non passata in giudicato, per:

1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

2. gravi delitti commessi in servizio;

3. i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;

e) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

f) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente o del Datore di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.

13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Art. 6 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L’autorità competente per i procedimenti disciplinari, come individuata ai sensi dell’art. 55-bis, del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati al segretario, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al segretario stesso, può disporre la sospensione dal lavoro del segretario, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento; della intervenuta sospensione viene data tempestiva comunicazione all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

Art. 7 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il segretario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall’incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del segretario in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) e c), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000.

4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previsto dall’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001 e dall’art. 8 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del segretario disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il segretario è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare), l’autorità competente per i procedimenti disciplinari ritenga che la permanenza in servizio del segretario provochi un pregiudizio alla credibilità dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare loro da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività delle medesime amministrazioni. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare).

7. Al segretario sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al segretario precedentemente sospeso verrà conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono escluse le indennità o compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

 

Art. 8 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al segretario, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 10, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il segretario ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del segretario consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il segretario ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

5. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, in caso di mancata nomina, al segretario sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

6. Ove, a seguito della riammissione in servizio, il segretario consegua la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Datore di lavoro gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione.

7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al segretario altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

 

Art. 9 - La determinazione concordata della sanzione

1. L’autorità disciplinare competente ed il segretario, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il segretario può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del segretario per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del segretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il segretario, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il segretario aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal segretario e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

 

TITOLO III - IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10 - Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all’art. 2 del CCNL del 7 marzo 2008, per il biennio economico 2004-2005, ed alla corrispondente colonna della tabella B allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.

2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° febbraio 2007, nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.

5. Sono confermati:

· la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;

· il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo successivo del 14.9.1995.

 

Art. 11 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 10 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 10 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per li biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

 

Art. 12 - Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001 ed in data 7 marzo 2008.

 

Tabella 1 - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Fascia Dal 1.4.2006 Rideterminato dal 1.7.2006 (1) Rideterminato dal 1.2.2007 (2)
A 13,71 22,85 243,24
B 13,71 22,85 243,24
C 11,12 18,53 197,27

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2006 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2006

(1) Il valore a decorrere dal 1.2.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2006.

 

Tabella 2 - Retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Fascia Dal 1.4.2006 dal 1.7.2006
dal 1.2.2007
A 32.426,01 32.535,69 35.180,37
B 32.426,01 32.535,69 35.180,37
C 26.296,97 26.385,89
28.530,77

 

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti, preso atto del particolare momento economico – finanziario del Paese e considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, hanno ritenuto prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi per assicurare la sollecita corresponsione degli incrementi dovuti ai segretari per il biennio 2006-2007.

Tuttavia, anche con il presente CCNL, le parti hanno inteso dare comunque una prima attuazione all’obiettivo, prefissato anche nell’atto di indirizzo, dell’effettivo allineamento del trattamento economico stipendiale dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, mediante la destinazione agli incrementi stipendiali di tutte le risorse effettivamente disponibili.

Il medesimo obiettivo sarà compiutamente realizzato con il futuro CCNL per il biennio economico 2008-2009, utilizzando per tale finalità, oltre alle risorse previste per il suddetto rinnovo biennale 2008-2009, anche quota parte delle risorse attualmente utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione della categoria, fermo restando l’esigenza di una adeguata valutazione delle possibili conseguenze di tale scelta sul complessivo trattamento economico in godimento del segretario e della individuazione, a tal fine, anche delle necessarie forme di garanzia retributiva, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122.

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di una sollecita stipulazione del suddetto CCNL per il biennio economico2008-2009 e condividono l’obiettivo di raggiungere tale risultato entro il corrente anno.

 
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