21/06/2007

CCNL di interpretazione autentica dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000

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CCNL di interpretazione autentica
dell’art.23 del CCNL del personale
del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14.9.2000

In data 21 giugno 2007, alle ore 12.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l’ARAN nella persona del presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL

firmato

CGIL

firmato

CISL FPS

firmato

CISL

firmato

UIL FPL

firmato

UIL

firmato

CORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali - Cusal, Usppi - Cuspel -Fasil – Fadel)

firmato

CISAL

firmato

DICAPP – DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO POLIZIA MUNICIPALE (Snalcc – Fenal Sulpm)

firmato

CONFSAL

firmato


Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL.

CCNL di interpretazione autentica
dell’art.23 del CCNL del personale
del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14.9.2000


Premesso che, con ordinanza del 12.2.2005, il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero 1332/2005 R.G. promossa da Lucernati Riccardo contro il Comune di San Fele ha ritenuto che, poter definire la stessa, è necessario risolvere in via pregiudiziale, ai sensi dell’art.64 del D.Lgs.n.165/2001, la questione concernente l’interpretazione in forma autentica dell’art.23 CCNL del 14.9.2000, relativo al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per accertare se la reperibilità effettuata in giorno festivo, nel caso in cui non sia resa alcuna prestazione lavorativa:

determini con il riconoscimento del riposo compensativo una mera redistribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei restanti giorni;
ovvero sia da considerare a tutti gli effetti compresa nell’orario di lavoro settimanale (sicchè l’orario di lavoro effettivo risulti minore.


Rilevato che la reperibilità attualmente trova piena e completa regolamentazione esclusivamente nell’art.23 del CCNL del 14.9.2000;

Evidenziato che nella definizione della disciplina della reperibilità, di cui all’art.23 del CCNL del 14.9.2000 le parti hanno tenuto conto della particolare natura della stessa quale prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dall’attività di lavoro, che si traduce nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta.


Considerato che l’art.23 del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque ricadente nel giorno del riposo settimanale;


Che in tale ambito viene specificamente stabilito che il lavoratore ha comunque diritto ad un giorno di riposo compensativo anche nel caso che non sia stato chiamato ad alcuna prestazione di lavoro.


Che l'ultimo periodo dell’art.23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, espressamente e chiaramente, specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale;


Preso atto della circostanza che la formulazione dell’art.23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 sostanzialmente ripete, ma in termini più chiari e precisi, il precedente testo dell’art.49, comma 1, del DPR n.333/1990 che precedentemente regolava la materia;


Rilevato che, proprio attraverso la nuova formulazione, si è voluto chiarire in via definitiva che il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparato a effettiva prestazione lavorativa;


che, conseguentemente, in considerazione di tale diversità della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilità del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per la diversa ipotesi del lavoratore in reperibilità che sia chiamato a rendere un’effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa;


che, pertanto, nella settimana nella quale il dipendente già collocato in reperibilità nel giorno della domenica o del riposo settimanale fruisce del riposo compensativo, questi deve comunque prestare le ordinarie 36 ore di lavoro d'obbligo settimanale;


tutto quanto sopra valutato, le parti, fino ad una eventuale e diversa disciplina contrattuale della materia, concordano l’interpretazione autentica dell’art.23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000 nel testo che segue:


Art.1


La previsione dell’art.23, comma 4, ultimo periodo, del CCNL del 14.9.2000, secondo la quale “La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale”, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, e che fruisce del riposo compensativo è tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode del riposo.

 
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